Sez. L, Sentenza n. 5141 del 19/10/1985 (Rv. 442462 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - DOCUMENTI SANITARI PRODOTTI DALL'INAIL - ATTESTAZIONI DI AVVENUTA EROGAZIONE DI SOMME IN RAGIONE DELL'INFORTUNIO - VALORE PROBATORIO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - DOCUMENTI SANITARI PRODOTTI DALL'INAIL - ATTESTAZIONI DI AVVENUTA EROGAZIONE DI SOMME IN RAGIONE DELL'INFORTUNIO - VALORE PROBATORIO.*
In tema di Azione di rivalsa dell'Inail nei confronti del datore di lavoro civilmente responsabile dell'infortunio per il recupero dell'importo delle prestazioni erogate all'assicurato, i documenti sanitari prodotti dall'istituto (certificati medici di insorgenza e di proseguimento della malattia, cartelle cliniche, relazione di accertamento dei postumi invalidanti) nonché le attestazioni di avvenuta erogazione di somme in ragione dell'infortunio, aventi natura di Atti amministrativi e come tali assistiti da una presunzione di legittimità, possono costituire valida ed idonea prova nel giudizio promosso dall'istituto per il riconoscimento del suo credito. (V 1787/73, mass n 364748).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)