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Sez. 6, Sentenza n. 11109 del 13/07/1999 Ud. (dep. 28/09/1999) Rv. 214338 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ROGATORIE - ALL'ESTERO - IN GENERE | Acquisizione di testimonianza - Partecipazione del giudice italiano - Prevalenza della legge del luogo - Limiti - Diritti della difesa - Gradazione rimessa al legislatore - Assenza dell'imputato rappresentato dal difensore - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214338-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ROGATORIE - ALL'ESTERO - IN GENERE

In tema di rogatoria internazionale, anche se eseguita con la diretta partecipazione del giudice italiano, trovano applicazione per il principio "locus regit actum" e in conformità ai canoni di diritto internazionale della prevalenza della "lex loci" sulla "lex fori", non le norme del codice di rito del Paese richiedente, che disciplinano il processo, bensì quelle dello Stato in cui l'atto viene compiuto. Il richiamo del secondo comma dell'art.191 cod. proc. pen. contenuto nell'art.729, non comporta in tal senso una translatio delle norme processuali interne per l'espletamento della rogatoria attiva; ma dal combinato disposto degli artt. 27 e 31 delle preleggi, 191 e 729 cod. proc. pen. si ricavano due postulati: la prova non può essere acquisita in contrasto coi principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano e, quindi, con l'inviolabile diritto di difesa; le concrete modalità di assistenza difensiva sono regolate, per la prevalenza della "lex loci", dalla legge dello Stato in cui viene compiuto l'atto. (Ha precisato la Corte che tra gli ineludibili principi di ordine pubblico non rientra quello diretto a garantire la presenza dell'imputato, manifestazione del più generale diritto di difesa costituzionalmente protetto in sè, ma disciplinato, nelle concrete manifestazioni, dalla legge ordinaria. Le modalità di concreto esercizio della difesa sono invero rimesse alle scelte discrezionali, non costituzionalmente imposte, del legislatore, che può graduare il diritto, nei molteplici momenti processuali, ritenendolo garantito anche solo dall'assistenza e rappresentanza defensionale, senza la presenza dell'imputato: fattispecie relativa ad esame di testi, alla presenza dei difensori degli imputati, in conformità della "lex loci" e secondo una normativa non in contrasto con le regole fondamentali dell'Ordinamento italiano).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 727 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 727 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 729 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 729 CORTE COST. PENDENTE, Preleggi art. 27, Preleggi art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)