Sez. 1, Sentenza n. 45103 del 07/10/2005 Ud. (dep. 12/12/2005) Rv. 232701 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ROGATORIE - all'estero - IN GENERE | Partecipazione dell'imputato - Diritto costituzionalmente garantito - Insussistenza - Manifesta infondatezza della Questione di legittimità costituzionale.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ROGATORIE - all'estero - IN GENERE
In tema di rogatoria internazionale, anche se eseguita con la diretta partecipazione del giudice italiano, trovano applicazione le norme del codice di rito dello Stato in cui l'atto viene compiuto con l'unico limite che la prova non può essere acquisita in contrasto coi principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano tra i quali vi è l'inviolabile diritto di difesa; ne consegue che deve essere dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 727, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la diretta partecipazione dell'imputato alla rogatoria in quanto non trattasi di un principio costituzionalmente garantito, essendo il diritto di difesa assicurato dall'assistenza del difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 727 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 729 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)