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Sez. 1, Sentenza n. 1021 del 02/02/1991 (Rv. 470760 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Decreto prefettizio | Occupazione d'urgenza - Mancata precisione del termine - Durata quinquennale.
Stato
decisa il 1991-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470760-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Decreto prefettizio

Qualora il provvedimento autorizzativo dell'occupazione d'urgenza, reso ai sensi dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, non specifichi il termine, l'occupazione medesima può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso, ai sensi del secondo comma del citato art. 20, non operando la scadenza biennale di cui all'art. 73 della legge 25 giugno 1865 n. 2359.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)