Sez. 3 - , Sentenza n. 41798 del 28/12/2021 (Rv. 663695 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - COMPENSATIVI | Decreto di liquidazione del compenso del custode giudiziario - Interessi - Decorrenza - Dalla domanda dell'ausiliario - Esclusione - Dal deposito in cancelleria del provvedimento - Ragioni. PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - In genere.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - COMPENSATIVI
In tema di compensi degli ausiliari del giudice (nella specie, custode giudiziario), in mancanza di una diversa indicazione, gli interessi sulle somme liquidate sono dovuti, ai sensi dell'art. 1282 c.c., esclusivamente dalla data di deposito del decreto di liquidazione, non già da quella di presentazione della relativa istanza.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)