Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10087 del 09/05/2014 (Rv. 630691 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Mancato deposito in cancelleria del decreto di liquidazione del compenso di un custode - Opposizione avverso detto provvedimento - Inammissibilità - - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
È inammissibile, per insussistenza dell'interesse ad agire, l'opposizione al decreto di liquidazione del compenso liquidato in favore del custode dell'immobile pignorato ove tale provvedimento risulti non depositato in cancelleria, e, pertanto, mai venuto a giuridica esistenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)