Sez. 2, Ordinanza n. 1508 del 02/12/1975 Cc. (dep. 03/01/1976) Rv. 131748 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - LATITANTE - NECESSITA DI NUOVE RICERCHE IN OGNI FASE DEL PROCESSO PRIMA DI PROCEDERE ALLA NOTIFICA CON LA PROCEDURA PREVISTA DAL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT 170 E 173 COD PROC PEN - ESCLUSIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - LATITANTE - NECESSITA DI NUOVE RICERCHE IN OGNI FASE DEL PROCESSO PRIMA DI PROCEDERE ALLA NOTIFICA CON LA PROCEDURA PREVISTA DAL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT 170 E 173 COD PROC PEN - ESCLUSIONE.*
Nel caso di latitanza dell'imputato non occorre procedere a nuove ricerche a ogni passaggio del processo nelle diverse fasi previste dalla legge (quale risulta oggi a seguito della sentenza della Corte costituzionale che dichiaro l'illegittimita dell'art 3 DPR 8 agosto 1955 n 666); poiche dal combinato disposto degli artt 173 e 170, comma secondo cod proc pen, richiamato dall'art 173 solo per la formalita di notificazione degli Atti riguardanti il latitante, questi vanno notificati mediante il deposito in cancelleria, senza che occorra l'emanazione di un decreto di irreperibilita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 173 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)