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Sez. 1, Sentenza n. 2217 del 12/12/1977 Ud. (dep. 27/02/1978) Rv. 138107 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - LATITANTE - EVASO - NECESSITA DI NUOVE RICERCHE IN OGNI FASE DEL PROCESSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138107-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - LATITANTE - EVASO - NECESSITA DI NUOVE RICERCHE IN OGNI FASE DEL PROCESSO - ESCLUSIONE.*

Nei casi di latitanza o di evasione dell'imputato, non occorre procedere a nuove ricerche ad ogni passaggio del processo nelle diverse fasi previste dalla legge (quale risulta oggi in conseguenza delle sentenze della Corte costituzionale n 54 del 1971 e n 197 del 1976). Infatti, in base al combinato disposto degli artt 173 e 170, comma secondo, cod proc pen (quest'ultimo richiamato dall'art 173 soltanto per le formalita di notificazione), gli Atti vanno notificati al latitante o all'evaso mediante deposito in cancelleria, senza che occorra l'emanazione di un decreto di irreperibilita, dopo aver disposto le nuove ricerche prescritte dall'art 170. (Conf mass n 134739; (Conf mass n 134161; (Conf mass n 131748; (Conf mass n 131156).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 173 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)