Sez. 1, Sentenza n. 9618 del 20/09/1993 (Rv. 483807 - 01)
Delibazione (giudizio di) - Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - Intervento del Pubblico Ministero | Sentenze straniere relative a cause matrimoniali - Sentenza di efficacia o inefficacia - Impugnazione con ricorso per cassazione - Ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del Pubblico Ministero - Mancata esecuzione - Conseguenze.
Delibazione (giudizio di) - Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - Intervento del Pubblico Ministero
Il Pubblico Ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza di efficacia o di inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali (salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi) è parte necessaria del processo, potendo proporre impugnazione anche in via incidentale tardiva nel caso di avvenuta decorrenza del termine breve, per cui ove non gli sia notificato il ricorso per cassazione proposto contro detta sentenza, deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel caso in cui il suddetto ordine non sia stato eseguito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 72 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 72 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)