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Sez. 1, Sentenza n. 3644 del 12/03/2003 (Rv. 561101 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Matrimonio concordatario - Nullità - Intervento del pubblico ministero - Obbligatorietà - Mancato intervento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561101-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI

Nelle cause di delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio concordatario, l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio come in tutte le cause matrimoniali, ai sensi dell'art. 70, n. 2, cod. proc. civ.. Ne consegue che la mancanza di tale intervento, pur non escludendo la instaurazione del contraddittorio tra le parti e l'ammissibilità in origine dell'atto introduttivo del giudizio, rende nulli il procedimento e la sentenza che lo conclude, la quale va cassata con rinvio degli atti al giudice del merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)