Sez. 5 - , Ordinanza n. 22692 del 19/10/2020 (Rv. 659473 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Parte variabile della retribuzione dei dirigenti - Imposta addizionale prevista dall’art. 33 del d.l. n. 78 del 2000, conv. con modd. dalla l. n. 122 del 2010 - Assoggettamento da parte del sostituto d’imposta - Presupposto soggettivo - Appartenenza dell’impresa al settore finanziario - Nozione - Individuazione - Rinvio recettizio al TUB - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
L'imposta addizionale del dieci per cento prevista dall'art. 33 del d.l. n. 78 del 2000, conv. in l. n. 122 del 2010 - trattenuta dal sostituto di imposta al momento dell'erogazione degli emolumenti riconosciuti ai dirigenti sotto forma di "bonus" e "stock options" quando detti compensi eccedano il triplo della parte fissa della retribuzione - si applica nei confronti dei dirigenti delle imprese operanti nel settore finanziario che svolgono attività "rivolta al pubblico", mentre non sono assoggettati al prelievo i dirigenti di "holding" industriale che pur possegga partecipazioni in società del gruppo operanti nel settore finanziario, dovendo peraltro escludersi che il cit. art. 33 abbia disposto un rinvio recettizio alla nozione di "settore finanziario" contenuta nel testo originario dell'art. 106 T.U.B. (contenente il riferimento all'attività di assunzione di partecipazione, poi eliminato dall'art. 10 del d.lgs. n. 141 del 2010).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 33 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 106, Decreto Legisl. 13/08/2010 num. 141
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)