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Sez. 5 - , Sentenza n. 9465 del 12/04/2017 (Rv. 643918 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Offerta ai dipendenti di società quotate in borsa di diritti di opzione ad acquistare azioni della società (cd. “stock options") – Individuazione della disciplina di tassazione applicabile “ratione temporis” – Riferimento al momento di esercizio del diritto di opzione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643918-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di determinazione del reddito di lavoro dipendente, la disciplina di tassazione applicabile “ratione temporis” alle cosiddette “stock options” va individuata in quella vigente al momento dell’esercizio del diritto di opzione da parte del dipendente, indipendentemente dal momento in cui l’opzione sia stata offerta, atteso che l’operazione cui consegue la tassazione non va identificata nell’attribuzione gratuita del diritto di opzione, che non è soggetta a imposizione tributaria, ma nell’effettivo esercizio di tale diritto mediante l’acquisto delle azioni, che costituisce il presupposto dell’imposizione commisurata proprio sul prezzo delle stesse e che è rimesso alla libera scelta del beneficiato.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 2 lett. GBIS CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)