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Sez. L, Sentenza n. 258 del 10/01/2001 (Rv. 543022 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ | Lavoratori retribuiti in misura fissa - Festività non lavorate - Retribuzione - Inclusione della stessa nella normale retribuzione - Criteri di computo ex art. 5 legge n. 260 del 1949 - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2001-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543022-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ

Poiché la norma dell'art. 5 della legge n. 260 del 1949, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 90 del 1954, sul trattamento economico che deve essere corrisposto al lavoratore in occasione delle ricorrenze festive ivi previste, si riferisce ai soli lavoratori retribuiti "non in misura fissa", ai lavoratori invece retribuiti in misura fissa (che nella festività non abbiano prestato attività lavorativa) non spettano emolumenti suppletivi rispetto alla retribuzione corrisposta riguardante il periodo nel cui ambito cade la ricorrenza festiva, e quindi per gli stessi lavoratori non si pone neanche un problema di individuazione della base di computo del trattamento per le festività infrasettimanali, in difetto di specifiche disposizioni contrattuali di miglior favore rispetto alla disciplina legale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)