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Sez. L, Sentenza n. 3623 del 11/04/1987 (Rv. 452566 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE 26 GENNAIO 1982 N. 18 - DIRITTO ALLA LIBERA SCELTA DEL MEDICO E DEL LUOGO DI CURA - LIMITAZIONI - CONSEGUENZE - ART. 3, PRIMO COMMA, DELLO ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 22 FEBBRAIO 1980 - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1987-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452566-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE 26 GENNAIO 1982 N. 18 - DIRITTO ALLA LIBERA SCELTA DEL MEDICO E DEL LUOGO DI CURA - LIMITAZIONI - CONSEGUENZE - ART. 3, PRIMO COMMA, DELLO ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 22 FEBBRAIO 1980 - VALIDITÀ.*

Nel regime anteriore alla legge 26 gennaio 1982 n. 18 (art. 3), in tema di prestazioni sanitarie il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura, assicurato dalla legge (art. 19 legge n. 833 del 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale) nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari, ha carattere assoluto ed effettiva consistenza di diritto soggettivo perfetto (a norma dei successivi artt. 25 e 48 della legge cit.) soltanto con riferimento alle prestazioni medico-generiche e pediatriche e non già, con riguardo alle prestazioni specialistiche, alla scelta tra le strutture pubbliche e quelle private convenzionate. Pertanto è pienamente legittimo l'art. 3, primo comma, dell'accordo collettivo nazionale 22 febbraio 1980 (reso esecutivo con d.P.R. 16 maggio 1980) che, subordinando l'accesso alle strutture medico specialistiche convenzionate all'incapacità delle strutture pubbliche di soddisfare le richieste di prestazioni degli utenti entro il termine di tre giorni e all'autorizzazione preventiva delle U.S.l., non viola, né degrada in interesse legittimo, il diritto soggettivo all'assistenza sanitaria, con la conseguenza che, ove manchi l'autorizzazione alla prestazione specialistica, non è dovuto dall'U.S.l. alcun compenso al medico convenzionato che l'abbia non di meno effettuata. (V 1561/86, mass n 444937).*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)