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Sez. 3, Sentenza n. 661 del 01/03/1995 Cc. (dep. 07/04/1995) Rv. 201988 - 01

Edilizia - In genere | Presentazione della domanda di condono edilizio - Sospensione del procedimento - Carenza di potere del giudice nel conservare o disporre misure cautelari urgenti, quali il sequestro preventivo - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1995-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201988-01

Edilizia - In genere

La sospensione del procedimento a seguito della presentazione della domanda di condono edilizio ex art. 44 legge 28 febbraio 1985, n. 47 non comporta la carenza di potere del giudice nel conservare o disporre misure cautelari urgenti, quali il sequestro preventivo sia perché la sospensione non è automatica e generalizzata, ma è pur sempre sottoposta al vaglio del giudice nei suoi presupposti (legittimazione, entità dei volumi, natura dell'abuso in relazione a vincoli vari di interesse pubblico), sia, soprattutto, perché non si può consentire che mentre si domanda il condono per l'attività abusiva pregressa possa proseguire il comportamento penalmente sanzionato, con aggravio delle sue conseguenze. L'esplicita previsione dell'art. 44, secondo comma, legge n. 47 del 1985 sulla non operatività della sospensione per "i procedimenti cautelari dinanzi a gli organi della giurisdizione amministrativa" non comporta automatica esclusione per i procedimenti cautelari dinanzi ai giudici ordinari, ma una indiretta conferma, in quanto risponde ad un principio elementare di logica giuridica che il giudice non sia privato del potere di urgenza per le vicende che attengano al "merito" della controversia.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)