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Sez. 3, Sentenza n. 9145 del 01/07/2015 Cc. (dep. 04/03/2016) Rv. 266763 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Ordine di demolizione - Esecuzione - Istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza - Sospensione o revoca dell'ordine di demolizione - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266763-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In tema di reati edilizi, la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)