Sez. 5, Sentenza n. 1492 del 20/11/1981 Ud. (dep. 15/02/1982) Rv. 152247 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - CITAZIONE DEL PRENDITORE E DEL GIRANTE EX ART. 408 COD. PROC. PEN. - OBBLIGATORIETĂ€ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - CITAZIONE DEL PRENDITORE E DEL GIRANTE EX ART. 408 COD. PROC. PEN. - OBBLIGATORIETĂ€ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Nel reato di emissione di assegno a vuoto non sussiste l'Obbligo di citare, a norma dell'art. 408 cod. proc. pen., il prenditore e il giratario dell'assegno salvo il caso in cui assumano la veste di denunciante, querelante o parte civile. (Conf mass n 142917).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)