Sez. 1, Sentenza n. 681 del 04/03/1968 (Rv. 331868 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA- ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER INCAPACITA- RIPETIZIONE CONTRO IL CONTRAENTE INCAPACE - LIMITI - VENDITA DEL BENE D'UN MINORE - AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANI TUTELARI - MANCANZA - ANNULLAMENTO DELLA VENDITA- RESTITUZIONE DEL PEGNO - APPLICABILITA DELL'ART.1443 COD.CIV.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA- ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER INCAPACITA- RIPETIZIONE CONTRO IL CONTRAENTE INCAPACE - LIMITI - VENDITA DEL BENE D'UN MINORE - AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANI TUTELARI - MANCANZA - ANNULLAMENTO DELLA VENDITA- RESTITUZIONE DEL PEGNO - APPLICABILITA DELL'ART.1443 COD.CIV.*
Nel caso che sia annullata la vendita di un bene di un minore per essere stata stipulata dal suo rappresentante legale senza la prescritta autorizzazione degli organi tutelari, il minore, ottenuta la restituzione del bene venduto, e tenuto, a sua volta, a restituire all'acquirente il prezzo della vendita gia riscosso dal rappresentante legale solamente se e per quanto la relativa somma sia stata rivolta da questo ultimo ad effettivo vantaggio del minore stesso. Invero l'art. 1443 cod.civ.,- secondo cui qualora il contratto e annullato per incapacita di uno dei contraenti, questi non e tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui e stata rivolta a suo vantaggio -, si applica anche nel caso in cui il contratto, anziche essere stato stipulato personalmente dall'incapace, sia stato stipulato in suo nome da chi lo rappresentava senza la prescritta autorizzazione. Nell'un caso e nell'altro, infatti, l'esonero dalla restituzione e determinato dalla presunzione che il contraente incapace non abbia tratto profitto dalla controprestazione ricevuta.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. art. 322, Cod. Civ. art. 375, Cod. Civ. art. 377, Cod. Civ. art. 1443
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)