Sez. 2, Sentenza n. 1140 del 23/03/1977 (Rv. 384798 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - AZIONE DI ANNULLAMENTO - PRESCRIZIONE - ANNULLABILITA DIPENDENTE DALLA MINORE ETA DI UNO DEI CONTRAENTI - DECORRENZA - PRESUPPOSTI - STIPULAZIONE DA PARTE DEL MINORE O DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRIVO DELLE DOVUTE AUTORIZZAZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - AZIONE DI ANNULLAMENTO - PRESCRIZIONE - ANNULLABILITA DIPENDENTE DALLA MINORE ETA DI UNO DEI CONTRAENTI - DECORRENZA - PRESUPPOSTI - STIPULAZIONE DA PARTE DEL MINORE O DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRIVO DELLE DOVUTE AUTORIZZAZIONI.*
La norma di cui all'art 1442, secondo comma, cod civ, secondo la quale, qualora l'annullabilita di un contratto dipende dalla minore eta di uno dei contraenti, l'Azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui il minore ha acquistato la capacita legale, riguarda non soltanto il caso in cui il contratto sia stato stipulato direttamente dal minore senza l'intervento del genitore esercente la patria potesta, ma anche l'ipotesi in cui il contratto sia stato, invece, concluso dal rappresentante legale, senza, pero, le autorizzazioni degli organi tutelari prescritte dalla legge per il compimento nel nome del minore di alcune categorie di Atti giuridici. (V 681/68, mass n 331868; (V 1138/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1425, Cod. Civ. art. 1442
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)