Sez. 1, Sentenza n. 553 del 09/10/1995 Ud. (dep. 18/01/1996) Rv. 203454 - 01
Polizia giudiziaria - Agenti | Polizia municipale - Guardie delle Provincie e dei Comuni - Funzioni di polizia giudiziaria - Sussistenza - Limiti - Conseguenze in ordine al porto delle armi in dotazione anche fuori dal servizio - Fattispecie.
Polizia giudiziaria - Agenti
A norma dell'art. 5, primo comma lettera a) e c), della legge 7 marzo 1986, n. 65, recante l'ordinamento della polizia municipale, le guardie delle provincie e dei comuni, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle loro attribuzioni, esercitano anche funzioni di polizia giudiziaria (vedi anche l'art. 57.2, lettera b), cod. proc. pen.), nonché funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. A tal fine, come dispone il quinto comma dello stesso articolo, il personale di cui sopra è autorizzato a portare, senza licenza, le armi in dotazione, anche fuori servizio. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto legittima la detenzione dell'arma di ordinanza da parte di un Vigile Urbano il quale, fuori dal territorio del Comune di appartenenza, era di scorta al proprio Sindaco il quale rientrava nella sua abitazione dopo un comizio tenuto in un Comune vicino).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 57, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 57, Legge 07/03/1986 num. 65 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)