Sez. 1, Sentenza n. 12852 del 19/11/1999 (Rv. 531310 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE | Privilegio ex art. 2751 bis n. 3 cod.civ. (credito per provvigioni connesse a rapporto di agenzia) - Limitazione temporale alle prestazioni svolte nell'ultimo anno - Necessità - Estensione al credito da provvigioni per prestazioni anteriori all'anno - Esclusione.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE
In tema di privilegi mobiliari in favore di coltivatori diretti, società od enti cooperativi ed imprese artigiane, il credito per provvigioni connesse a rapporti di agenzia è assistito dal privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 3 cod.civ. limitatamente alle prestazioni svolte nell'ultimo anno, e non anche al credito inerente alle provvigioni maturate nello stesso periodo per prestazioni anteriori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2725 bis n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)