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Sez. 1, Sentenza n. 12054 del 27/11/1998 (Rv. 521171 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE | Cooperative agricole - Privilegio ex art. 2751 bis cod. civ. - Applicabilità anche ai crediti per la vendita dei prodotti.
Stato
decisa il 1998-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521171-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE

Le disposizioni di cui all'art. 2751 bis cod. civ., introdotto dalla legge 29 luglio 1975, n. 426, relative al privilegio generale sui mobili sono applicabili anche in relazione ai crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi, per i corrispettivi della vendita dei loro prodotti

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)