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Sez. L, Sentenza n. 6090 del 22/11/1979 (Rv. 402804 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PREESISTENZA - DEDUZIONE DELLA PRECOSTITUZIONE DEL RISCHIO - ECCEZIONE IN SENSO PROPRIO - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1979-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402804-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PREESISTENZA - DEDUZIONE DELLA PRECOSTITUZIONE DEL RISCHIO - ECCEZIONE IN SENSO PROPRIO - RILEVABILITA D'UFFICIO.*

La prospettazione della precostituzione del rischio assicurativo, risolvendosi in una mera argomentazione difensiva, tendente a sollecitare la verifica, sotto l'aspetto sostanziale, dell'esistenza dei requisiti necessari per la nascita del diritto alla pensione, costituisce un'eccezione in senso improprio e, pertanto, non soggiace alla decadenza sancita dalla disposizione dell'art 416, comma secondo, cod proc civ, la quale riguarda le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. (Conf 4612/76, mass n 383361).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)