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Sez. L, Sentenza n. 8492 del 28/05/2003 (Rv. 563659 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Contratto "part-time" - Forma scritta - Requisito di validità - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563659-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

Nel contratto di lavoro a tempo parziale, l'art. 5 del D.L. n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984 (secondo cui il contratto di lavoro a tempo parziale "deve stipularsi per iscritto") deve essere interpretato nel senso che la forma scritta è prevista "ad substantiam", e quindi come condizione di validità del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)