Sez. L, Sentenza n. 6265 del 24/06/1998 (Rv. 516720 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Contratto "part-time"- Forma scritta - Requisito di validità - Configurabilità - Trasmissione della copia del contratto all'Ispettorato del lavoro - Omissione - Irrilevanza - Prova nei confronti dell'INPS della prestazione a tempo parziale quale presupposto di beneficio contributivo - Testimonianza - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE
Nel contratto di lavoro a tempo parziale la stipulazione per iscritto, in quanto imposta da norma imperativa (art. 5 del D.L.30 ottobre 1984 n. 726 convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863) deve ritenersi richiesta a pena di nullità, mentre sulla validità del contratto non esplica alcuna influenza il mancato invio della copia di esso al competente ispettorato del lavoro. Inoltre, quando la prestazione di lavoro a tempo parziale abbia rilievo in relazione a diritti vantati da una delle parti del rapporto nei confronti di un terzo (quale nella specie l'INPS nei cui confronti il datore di lavoro invochi, in relazione a rapporti part-time, il beneficio della riduzione della retribuzione minima oraria) deve tenersi conto per stabilire quanto il rapporto sia sorto, della sua concreta attuazione la quale può esser provata anche a mezzo di testi, senza che a ciò sia d'ostacolo l'art.2704 cod.civ.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)