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Sez. 2, Sentenza n. 4975 del 12/03/2015 (Rv. 635071 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Decisione della causa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. - Presupposti - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635071-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE

La cassazione sostitutiva, con pronuncia nel merito, è ammessa solo quando la controversia debba esser decisa in base ai medesimi accertamenti ed apprezzamenti di fatto, che costituiscono i presupposti dell'errato giudizio di diritto, e non pure quando, per effetto dell'intervento caducatorio della sentenza di legittimità, si renda necessario decidere questioni non esaminate nella pregressa fase di merito con una pronuncia che, non valendo a sostituirne altra precedente, si configura come ulteriore rispetto a quella cassata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio ritenendo che la procura alle liti per la proposizione dell'appello dovesse ritenersi conferita disgiuntamente ai due difensori della parte, sicché il gravame era stato regolarmente presentato, da cui il necessario esame della domanda di merito da parte della corte territoriale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)