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Sez. L, Sentenza n. 4063 del 27/02/2004 (Rv. 570665 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Decisione della causa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570665-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE

La Cassazione sostitutiva, con pronuncia nel merito, è ammessa solo quando la controversia debba esser decisa in base ai medesimi accertamenti ed apprezzamenti di fatto, che costituiscono i presupposti dell'errato - e perciò cassato - giudizio di diritto, e non invece quando, per effetto dell'intervento caducatorio, si renda necessaria la pronuncia su questioni non esaminate nella pregressa fase di merito -(Principio di diritto affermato dalla Suprema Corte in relazione ad una fattispecie avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla maggiorazione contributiva concessa, ai fini pensionistici, ai lavoratori esposti all'amianto, nella quale il giudice di merito aveva deciso la controversia sul presupposto della non applicabilità della tutela di cui all'art. 13 comma ottavo della legge 257/92 indistintamente a tutti i pensionati, senza procedere quindi all'accertamento dei presupposti legittimanti in relazione alle diverse situazioni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)