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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2234 del 26/01/2022 (Rv. 663755 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI | Ricorso per cassazione - Mancanza di indicazione espressa della parte resistente - Notificazione a due soggetti diversi - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663755-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI

È inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c., quando manchi un'espressa indicazione della parte contro la quale è proposto e vi siano due notificazioni dirette a soggetti diversi, sicchè non è possibile al lettore individuare il destinatario del ricorso, neppure nel soggetto cui l'atto sia stato notificato.

Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)