Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2234 del 26/01/2022 (Rv. 663755 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI | Ricorso per cassazione - Mancanza di indicazione espressa della parte resistente - Notificazione a due soggetti diversi - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI
È inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c., quando manchi un'espressa indicazione della parte contro la quale è proposto e vi siano due notificazioni dirette a soggetti diversi, sicchè non è possibile al lettore individuare il destinatario del ricorso, neppure nel soggetto cui l'atto sia stato notificato.
Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)