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Sez. 6 - 3, Sentenza n. 13952 del 19/06/2014 (Rv. 631728 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI | Ricorso per cassazione - Mancanza di indicazione espressa della parte resistente - Notificazione a due soggetti diversi - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631728-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI

E inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., quando manchi una espressa indicazione della parte contro la quale è proposto e vi siano due notificazioni dirette a soggetti diversi, sicchè non è possibile al lettore individuare il destinatario del ricorso neppure nel soggetto cui l'atto sia stato notificato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)