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Sez. 2 - , Sentenza n. 1173 del 17/01/2023 (Rv. 666727 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Mancato assolvimento dell’obbligo formativo da parte dell'architetto - Azione disciplinare - Termine di decadenza - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666727-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

L'azione disciplinare a carico di un architetto per mancato assolvimento dell'obbligo formativo, in assenza di specifica previsione contenuta nel regio decreto n. 2537 del 1925, non è sottoposta ad alcun termine di prescrizione o decadenza, non assumendo all'uopo rilievo l'art. 2 della l. n. 241 del 1990, relativo alla durata del procedimento amministrativo, e l'art. 7 del d.P.R. n. 137 del 2012, il quale non prevede che il regolamento del Consiglio nazionale dell'Ordine individui il suddetto termine.

Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE, DPR 07/08/2012 num. 137

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)