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Sez. U, Sentenza n. 4210 del 19/07/1982 (Rv. 422187 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE - PRESCRIZIONE - INGEGNERI E ARCHITETTI - INSUSSISTENZA DI TERMINI DI PRESCRIZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE EX ART. 3 COST. IN RELAZIONE ALLE DIVERSE NORMATIVE DETTATE PER ALTRI ORDINI PROFESSIONALI - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1982-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422187-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE - PRESCRIZIONE - INGEGNERI E ARCHITETTI - INSUSSISTENZA DI TERMINI DI PRESCRIZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE EX ART. 3 COST. IN RELAZIONE ALLE DIVERSE NORMATIVE DETTATE PER ALTRI ORDINI PROFESSIONALI - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 cost., la questione di legittimità costituzionale della normativa sulla disciplina degli ingegneri (R.d. 23 ottobre 1925 n. 2537), nella parte in cui non prevede, a differenza dell'analoga normativa dettata per gli appartenenti ad altri ordini professionali, termini di prescrizione dell'Azione disciplinare, data l'ampia sfera di indipendenza e discrezionalità nel governo delle rispettive corporazioni riconosciuta dall'ordinamento giuridico agli ordini professionali, con conseguente scelta, libera ed autonoma, allo interno di ciascuno di essi, dell'opportunità o meno di prevedere termini prescrizionali o di decadenza con riferimento all'Esercizio dell'Azione disciplinare, a seconda della ritenuta prevalenza dell'interesse irrinunciabile dell'ordine alla repressione degli abusi, ovvero dell'interesse del professionista a non essere più perseguito a notevole distanza di tempo dai fatti addebitatigli.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)