Sez. L, Sentenza n. 4728 del 28/04/1995 (Rv. 492053 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI | Maggiorazione ex art. 6, primo comma, legge n. 140 del 1985 - Inclusione nella pensione diretta - Conservazione in favore del superstite avente diritto alla pensione reversibile - Non appartenenza del superstite medesimo alle categorie previste - Irrilevanza - Spettanza di detta maggiorazione ai superstiti appartenenti a dette categorie in relazione a titolari di pensioni dirette estranei alle medesime - Esclusione..
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI
La disposizione di cui all'art. 6, primo comma, della legge n. 140 del 1985, che attribuisce ai soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge n. 336 del 1970 e successive modificazioni ed integrazioni, una maggiorazione reversibile del trattamento di pensione nella misura di lire trentamila mensili, trova applicazione per i soggetti titolari di pensione in virtù della loro iscrizione alle gestioni assicurative obbligatorie, con la conseguenza che, quando detta maggiorazione faccia già parte della pensione diretta, il superstite avente diritto alla pensione reversibile conserva quel beneficio, anche se non appartenga alle categorie di cui alla citata legge n. 336 del 1970 (ex combattenti o assimilati); non possono invece usufruire della maggiorazione stessa - solo in virtù della loro qualità - i combattenti o assimilati che conseguono la pensione di reversibilità (cioè un trattamento pensionistico non per diritto proprio ma per diritto derivato) da chi a quelle categorie non apparteneva.
Riferimenti normativi: Legge 24/04/1970 num. 336 CORTE COST., Legge 15/04/1985 num. 140 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)