Sez. L, Sentenza n. 11026 del 11/12/1996 (Rv. 501223 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - IN GENERE | Maggiorazione ex art. 6, primo comma, legge n. 140 del 1985 a favore degli ex combattenti ed equiparati - Pensione di reversibilità - Decorrenza della maggiorazione dal 1 gennaio 1985 per le pensioni con decorrenza successiva al 7 marzo 1968 - Riferimento alla decorrenza della pensione di riversibilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - IN GENERE
Il beneficio della maggiorazione della pensione previsto in favore degli ex combattenti (e assimilati) dall'art. 6 legge n. 140 del 1985 spetta anche ai superstiti titolari di pensione di reversibilità, ancorché il dante causa sia deceduto prima dell'entrata in vigore della legge citata; tuttavia, ai fini della decorrenza di tale beneficio (dal 1 gennaio 1985 per i titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968 e dal 1 gennaio 1988 per tutti gli altri aventi diritto, a prescindere dalla data di decorrenza della pensione), deve farsi riferimento non alla pensione di reversibilità, bensì alla decorrenza della pensione diretta goduta dal defunto ex combattente, posto che la normativa riferisce i suoi effetti al pensionato e tali effetti si riverberano (con gli stessi limiti) sul trattamento di reversibilità, onde il superstite fa valere come proprio un diritto scaturente da una qualificazione soggettiva acquisita in vita dal pensionato.
Riferimenti normativi: Legge 15/04/1985 num. 140 art. 6 CORTE COST., Legge 29/12/1988 num. 544 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)