Sez. 1, Sentenza n. 289 del 07/02/1970 (Rv. 345158 - 01)
FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - RENDICONTO - MANCATA APPROVAZIONE - CONSEGUENTE GIUDIZIO DI COGNIZIONE - POSIZIONE DELLE PARTI - IMPUTAZIONE AL CURATORE DI ADDEBITI NELL'ESPLETAMENTO DELL'UFFICIO - LEGITTIMAZIONE DEL CURATORE A RESISTERE IN PROPRIO - SUSSISTENZA - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - RENDICONTO - MANCATA APPROVAZIONE - CONSEGUENTE GIUDIZIO DI COGNIZIONE - POSIZIONE DELLE PARTI - IMPUTAZIONE AL CURATORE DI ADDEBITI NELL'ESPLETAMENTO DELL'UFFICIO - LEGITTIMAZIONE DEL CURATORE A RESISTERE IN PROPRIO - SUSSISTENZA - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Nel giudizio di cognizione che si instaura a seguito di mancata approvazione del rendiconto cui e tenuto il curatore quale amministratore del patrimonio fallimentare, colui che intende muovere contestazioni sul conto assume la veste processuale di attore ed il curatore quella di convenuto e, siccome le contestazioni sulle partite del conto, non meno che quelle concernenti il merito della gestione fallimentare, involgono questioni di responsabilita del curatore, ove venga allo stesso imputata una condotta colposa o dolosa nell'espletamento del proprio ufficio, egli e legittimato a resistere in proprio alle contestazioni medesime, senza alcun bisogno dell'autorizzazione del giudice delegato, esulandosi dal campo di applicabilita dell'art 31 della legge fallimentare. (Conf 1132-68).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 116, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 116, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)