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Sez. 1, Sentenza n. 11501 del 19/11/1997 (Rv. 510138 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ATTIVITÀ FALLIMENTARI - AMMINISTRAZIONE - OBBLIGHI DEL CURATORE - INVENTARIO | Redazione - Omissione - Conseguenze - Approvazione del rendiconto - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510138-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ATTIVITÀ FALLIMENTARI - AMMINISTRAZIONE - OBBLIGHI DEL CURATORE - INVENTARIO

La redazione dell'inventario da parte del curatore fallimentare è, nella fase iniziale del fallimento, l'atto fondamentale attraverso il quale l'organo della procedura a ciò deputato individua, elenca, descrive e valuta i beni della massa, divenendone, per l'effetto, custode, così che la mancanza di tale atto si pone come irrimediabilmente ostativa alla successiva approvazione del rendiconto risultando oggettivamente impossibile, in assenza della inventariazione dei beni (da compiersi nel modo più completo possibile, onde ricomprendere, nella massa, tutto quanto appaia, almeno "prima facie", di pertinenza del fallito), il giudizio circa il concreto svolgimento, da parte del curatore, della funzione di amministrazione di un patrimonio del quale si ignora la consistenza.

Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 297 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)