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Sez. U, Sentenza n. 8928 del 17/04/2014 (Rv. 630305 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Violazioni al codice della strada - Opposizione all'ordinanza ingiunzione - Giurisdizione - Del giudice ordinario - Sussistenza - Del giudice tributario - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630305-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

La cognizione delle opposizioni alle ordinanze ingiunzioni applicative di sanzioni per la violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale è attribuita dall'art. 205 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 all'autorità giudiziaria ordinaria, dovendosi escludere la configurabilità di una competenza del giudice tributario trattandosi di sanzioni che, se pure irrogate da uffici finanziari, sono conseguenti a violazioni di disposizioni non aventi natura fiscale, per cui la controversia non ha ad oggetto l'esercizio del potere impositivo, sussumibile nello schema potestà-soggezione, bensì un rapporto, che implica un accertamento meramente incidentale.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 205, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)