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Sez. U, Sentenza n. 25833 del 11/12/2007 (Rv. 600823 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Violazioni al codice della strada - Opposizione all'ordinanza ingiunzione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600823-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

La cognizione delle opposizioni alle ordinanze ingiunzioni applicative di sanzioni per la violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale è attribuita dall'art. 205 del d.lgs. n. 285 del 1992 all'autorità giudiziaria ordinaria (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e cassato la sentenza del giudice di pace che l'aveva denegata a motivo della asserita esistenza di una giurisdizione dell'Ispettorato del lavoro, in materia di lavoro, in controversia relativa ad opposizione a sanzione pecuniaria per violazione dell'art. 174 del d.lgs. n. 285 del 1992, sui limiti di durata della guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 174, Cod. Strada art. 205, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)