Sez. 5, Sentenza n. 15317 del 10/06/2008 (Rv. 603946 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Cessioni di fabbricati oggetto di intereventi di cui all'art. 31 della legge n. 457 del 1928 - Aliquota agevolata ex art. 59, secondo comma, della legge n. 457 cit. - Applicabilità - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
L'aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 59, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, per le cessioni di fabbricati oggetto degli interventi previsti dall'art. 31 della stessa legge, ad eccezione di quelli previsti dalla lettera a), si applica soltanto nel caso di interventi eseguiti successivamente all'entrata in vigore della legge n. 457 cit., trattandosi di agevolazione con natura incentivante prevista allo scopo di favorire, attraverso un trattamento fiscale agevolato, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
Riferimenti normativi: Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)