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Sez. U, Sentenza n. 22641 del 29/10/2007 (Rv. 600102 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Interventi di ristrutturazione urbanistica - Immobili non destinati ad uso abitativo - Applicazione dell'aliquota agevolata ex art. 8 d.l. n. 693 del 1980 - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600102-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di imposta sul valore aggiunto (IVA), l'aliquota agevolata prevista dall'art. 8, primo comma, del d.l. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge 22 dicembre 1980, n. 691, per i corrispettivi di contratti d'appalto aventi per oggetto gli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 non è applicabile alle opere eseguite in edifici a carattere non abitativo né in senso contrario è invocabile il disposto dell'art. 3, comma 11, del d.l. 27 aprile 1990 n. 90 (convertito nella legge 26 giugno 1990 n. 65), il quale si è limitato ad estendere l'agevolazione fiscale ai lavori di ristrutturazione di immobili siti al di fuori del centro urbano, ma sempre a condizione che fossero destinati a scopo abitativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/10/1980 num. 693 art. 8, Decreto Legge 27/04/1990 num. 90 art. 3 com. 11, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31, Legge 22/12/1980 num. 891 CORTE COST., Legge 26/06/1990 num. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)