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Sez. 3, Sentenza n. 583 del 09/02/1977 (Rv. 384132 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI - LUOGO - DISCIPLINA EX ART 489 COD PROC CIV - APPLICABILITA - LIMITI - OPPOSIZIONI DEL DEBITORE O DEL TERZO - NOTIFICAZIONI - DISCIPLINA EX ARTT 138 E SEGUENTI COD PROC CIV - OPPOSIZIONE DI TERZO NOTIFICATA EX ART 480, TERZO COMMA, COD PROC CIV - RINNOVAZIONE DELL'ATTO EX ART 291 COD PROC CIV - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1977-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384132-01

ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI - LUOGO - DISCIPLINA EX ART 489 COD PROC CIV - APPLICABILITA - LIMITI - OPPOSIZIONI DEL DEBITORE O DEL TERZO - NOTIFICAZIONI - DISCIPLINA EX ARTT 138 E SEGUENTI COD PROC CIV - OPPOSIZIONE DI TERZO NOTIFICATA EX ART 480, TERZO COMMA, COD PROC CIV - RINNOVAZIONE DELL'ATTO EX ART 291 COD PROC CIV - NECESSITA.*

La norma dettata dall'art 489 cod proc civ, relativa al luogo dove debbono essere eseguite le notificazioni e le comunicazioni della esecuzione forzata, e applicabile soltanto alle notificazioni ed alle comunicazioni da farsi, nel corso del procedimento esecutivo e nell'ambito di esso, ai creditori pignoranti ed a quelli intervenuti nel processo medesimo; mentre, per cio che attiene alle notificazioni delle opposizioni proposte dal debitore e dal terzo quando la esecuzione sia iniziata, poiche con le stesse si instaura un autonomo giudizio di cognizione, si applicano le norme generali degli artt 138 e segg cod proc civ. pertanto, qualora l'opposizione di terzo sia stata notificata a norma dell'art 480, terzo comma, cod proc civ, il giudice deve ordinare la rinnovazione dell'atto ex art 291 cod proc civ, con efficacia ex tunc e, in difetto, quando l'incorsa nullita sia fatta valere con l'impugnazione, la causa dev'essere rinviata allo stesso giudice per la rinnovazione della notificazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 489

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)