Sez. 3, Sentenza n. 4876 del 16/11/1989 (Rv. 464237 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - LITISCONSORTI NECESSARI - NOTIFICA AI PREDETTI, RIMASTI CONTUMACI NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE, DEL RICORSO PER CASSAZIONE - DISCIPLINA EX ARTT. 138 E SEGG. COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - LITISCONSORTI NECESSARI - NOTIFICA AI PREDETTI, RIMASTI CONTUMACI NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE, DEL RICORSO PER CASSAZIONE - DISCIPLINA EX ARTT. 138 E SEGG. COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Nella cause di opposizione agli Atti esecutivi sono passivamente legittimati e litisconsorti necessari tutti i soggetti del processo esecutivo indicati nell'art. 485 cod. proc. civ. e così non solo il creditore procedente ma pure i creditori intervenuti e gli altri eventuali interessati, ai quali, se rimasti contumaci nel giudizio di opposizione, il ricorso per Cassazione va notificato personalmente e non già presso il procuratore domiciliatario o il domicilio eletto nel procedimento di esecuzione forzata, poiché nel giudizio di opposizione le notificazioni sono disciplinate dalle norme generali dettate dagli artt. 138 e segg. cod. proc. civ. e non dall'art. 489 stesso codice che trova applicazione limitatamente al procedimento di espropriazione forzata, rispetto al quale è autonomo il giudizio di cognizione che si instaura in conseguenza dell'opposizione del debitore esecutato o del terzo. (V 2872/87, mass n 427794; (V 2060/86, mass n 445266; (V 583/77, mass n 384132).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 489, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)