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Sez. 1 - , Ordinanza n. 13418 del 28/04/2022 (Rv. 664763 - 01)

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Pagamento del fideiussore - Indebito oggettivo - Azione di ripetizione nei confronti del creditore - Esperibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664763-01

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Il fideiussore che effettui un pagamento nei confronti del creditore garantito, rivelatosi non dovuto per inesistenza del sottostante debito, può esercitare nei confronti del creditore l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., attesa la natura generale del rimedio e la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dallo spostamento patrimoniale e dalla mancanza di una legittima "causa solvendi", senza che sia a ciò di ostacolo l'esperibilità dell'azione di regresso nei confronti del debitore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto i garanti di una società fallita, che avevano eseguito pagamenti in favore della banca creditrice, legittimati ad agire nei confronti di quest'ultima con l'azione di ripetizione di indebito).

Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1949, Cod. Civ. art. 1950, Cod. Civ. art. 1952 com. 3, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)