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Sez. 3, Sentenza n. 10653 del 22/07/2002 (Rv. 556035 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI | Revoca dell'anticipazione - Richiesta al fideiussore del rimborso delle somme anticipate - Ammissibilità - Conseguenze - Azione di ripetizione di indebito da parte del fideiussore nei confronti dell'appaltatore - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556035-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI

In tema di appalto di opere pubbliche, la revoca dell'anticipazione di somme alle imprese appaltatrici, quale espressione del potere di autotutela dell'ente committente in presenza del fatto obiettivo della mancata prosecuzione dell'appalto, implica il diritto di chiedere al fideiussore (che ha garantito l'anticipazione) il pagamento della somma anticipata, senza l'obbligo di detrarre il valore delle opere eseguite, salva la possibilità per il garante, dopo l'avvenuto pagamento, di agire in ripetizione d'indebito verso il beneficiario, facendo valere i diritti che competono al debitore nel rapporto principale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Legge 18/11/1923 num. 2440 art. 12, Legge 30/06/1972 num. 627 art. 2, DM Tesoro 25/11/1972 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)