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Sez. 3, Sentenza n. 27261 del 08/06/2010 Ud. (dep. 14/07/2010) Rv. 248069 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) | Reato paesaggistico - Deroghe all'operatività del vincolo legale - Nozione di "territorio costruito" - Possibilità per il comune di estenderla anche a zone inedificate - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-06-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248069-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE)

L'esclusione dell'operatività del vincolo paesaggistico per le aree rientranti nella previsione dell'art. 142, comma secondo, lett. c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, riguarda esclusivamente quelle aree che, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, alla data del 6 settembre 1985 ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 (cosiddetti "territori costruiti"), con conseguente divieto per le amministrazioni comunali di ampliare detta disciplina derogatoria ricomprendendovi anche zone non edificate. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il reato paesaggistico, nonostante il rilascio da parte del comune di permessi di costruire in assenza dell'autorizzazione paesaggistica, necessaria trattandosi di territorio non costruito).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 146 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 142 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)