Sez. 3, Sentenza n. 16871 del 17/02/2010 Cc. (dep. 04/05/2010) Rv. 247151 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) | Reato paesaggistico - Zona boscata - Vincolo di inedificabilità assoluta - Sussistenza - Limiti.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE)
In tema di tutela del paesaggio, non rientrano nella nozione di "aree boscate", quindi in edificabili, quelle aree che, alla data del 6 settembre 1985, erano classificate come zone A e B, o come zone diverse, purché ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, sempre che il vincolo paesaggistico non sia stato imposto con provvedimento amministrativo di carattere specifico. (Fattispecie di sequestro preventivo di immobili realizzati in area boscata, soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta, secondo la previsione del Piano territoriale di Coordinamento Provinciale della Legge Reg. Umbria 19 novembre 2001, n. 28).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 146 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 142 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST., Legge Reg. Umbria 19/11/2001 num. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)