Sez. L, Sentenza n. 6057 del 10/07/1987 (Rv. 454409 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSO PER LE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI - COMPUTO - CONTRIBUTO-PASTO EROGATO DAL DATORE DI LAVORO - INCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSO PER LE FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI - COMPUTO - CONTRIBUTO-PASTO EROGATO DAL DATORE DI LAVORO - INCLUSIONE.*
L'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260, il quale determina il compenso dovuto al lavoratore subordinato per le festività infrasettimanali in base alla normale retribuzione di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, implica che il contributo-pasto, ancorché sia previsto dalla contrattazione collettiva in stretto collegamento con l'effettiva presenza al lavoro, deve essere inderogabilmente incluso nel suddetto compenso, con conseguente nullità dell'eventuale clausola che disponga in senso contrario. (Conf 3251/85, mass n 449918; (Conf 1073/84, mass n 433230).*
Riferimenti normativi: Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)