Sez. 3, Sentenza n. 9628 del 16/06/2003 (Rv. 564301 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - COMPETENZA - PER VALORE | Domanda riconvenzionale eccedente la competenza per valore del giudice adito - Fissazione di nuova udienza ex art. 418 cod. proc. civ. - Necessità - Esclusione - Dichiarazione di incompetenza e rimessione delle parti davanti al giudice competente per la riconvenzionale - Ammissibilità.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - COMPETENZA - PER VALORE
Nel procedimento per la determinazione del canone locativo, ex art. 45 della legge n. 392 del 1978, allorquando il convenuto, nel costituirsi, proponga domanda riconvenzionale (art. 416, secondo comma, cod. proc. civ.) e formuli istanza di emissione di un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza (art. 418 cod. proc. civ.), il giudice, senza soddisfare l'istanza, può immediatamente dichiarare la propria incompetenza per valore sulla riconvenzionale e rimettere le parti innanzi al giudice superiore competente.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)