diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3387 del 07/05/1988 (Rv. 458759 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - LOCAZIONE DI IMMOBILI - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - DOMANDA DI DETERMINAZIONE DEL CANONE - COMPETENZA - DISCIPLINA EX ART. 45 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - APPLICABILITÀ - DOMANDA DI RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE PER MOROSITÀ - COMPETENZA PER VALORE - DISCIPLINA ORDINARIA - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - SIMULTANEUS PROCESSUS DINANZI AL GIUDICE SUPERIORE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458759-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - LOCAZIONE DI IMMOBILI - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - DOMANDA DI DETERMINAZIONE DEL CANONE - COMPETENZA - DISCIPLINA EX ART. 45 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - APPLICABILITÀ - DOMANDA DI RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE PER MOROSITÀ - COMPETENZA PER VALORE - DISCIPLINA ORDINARIA - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - SIMULTANEUS PROCESSUS DINANZI AL GIUDICE SUPERIORE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di locazione di immobili urbani, tutte le controversie insorte dopo l'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978 relative alla Determinazione della misura legale del canone sono di Competenza ratione materiae del pretore o del conciliatore, ai sensi del secondo comma dell'art. 45 della citata legge (nel regime anteriore alla legge n. 399 del 1984) anche se, trattandosi di contratti anteriori, l'accertamento del canone debba essere fatto indipendentemente dal sistema di Determinazione, aggiornamento ed adeguamento fissato dalla medesima legge ed ancorché la necessità di decidere con efficacia di giudicato la questione del canone insorga a seguito della domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione di quanto pagato oltre il dovuto, proposta dal conduttore nel giudizio iniziato dal locatore per la risoluzione del contratto per morosità. Ne consegue che mentre la domanda pregiudiziale di Determinazione dell'equo canone resta affidata alla Competenza funzionale del giudice monocratico, quella di risoluzione del contratto locativo va devoluta, secondo i criteri ordinari della Competenza per valore, al giudice eventualmente diverso, con la correlativa separazione dei due giudizi. (Conf 4383/87, mass n 453119; (Conf 4675/85, mass n 442121; (Conf 5484/83, mass n 430420; (Conf 839/82, mass n 418666).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 12, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 com. 2 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 6 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)