Sez. L, Sentenza n. 2125 del 26/03/1985 (Rv. 440014 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ASTENSIONE E RICUSAZIONE - MOTIVI DI RICUSAZIONE - SOPRAVVENIENZA O CONOSCENZA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ART. 192 COD. PROC. CIV. - NULLITÀ DELLA RELAZIONE - ESCLUSIONE - SOSTITUZIONE DEL CONSULENTE EX ART. 196 COD. PROC. CIV. - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ASTENSIONE E RICUSAZIONE - MOTIVI DI RICUSAZIONE - SOPRAVVENIENZA O CONOSCENZA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ART. 192 COD. PROC. CIV. - NULLITÀ DELLA RELAZIONE - ESCLUSIONE - SOSTITUZIONE DEL CONSULENTE EX ART. 196 COD. PROC. CIV. - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
I motivi di ricusazione del consulente tecnico conosciuti dalla parte dopo la scadenza del termine per proporre l'istanza di ricusazione prevista dall'art. 192 cod. proc. civ., o sopravvenuti al suindicato termine, non possono di per sè stessi giustificare una pronuncia di nullità della relazione o di sostituzione del consulente, ma possono soltanto essere prospettati al giudice al fine di una valutazione, a norma dell'art. 196 cod. proc. civ., dell'esistenza di gravi ragioni che giustifichino un provvedimento di sostituzione; tale valutazione va compiuta in concreto, con riferimento alla relazione del consulente, e, in quanto rientra nell'apprezzamento del giudice del merito, è insindacabile in Cassazione. (V 1729/62, mass n 252754).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 63, Cod. Proc. Civ. art. 192, Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)