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Sez. 2, Sentenza n. 1729 del 05/07/1962 (Rv. 252754 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - ASTENSIONE E RICUSAZIONE - RICUSAZIONE - OSSERVANZA DEL TERMINE PERENTORIO DI TRE GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE - MANCANZA - NULLITA DELLA CONSULENZA - ESCLUSIONE - RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1962-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/252754-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - ASTENSIONE E RICUSAZIONE - RICUSAZIONE - OSSERVANZA DEL TERMINE PERENTORIO DI TRE GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE - MANCANZA - NULLITA DELLA CONSULENZA - ESCLUSIONE - RINNOVAZIONE DELLA CONSULENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'utile esperimento del rimedio della ricusazione del consulente tecnico e condizionato alla rigorosa osservanza del termine stabilito dall'art 192 cod proc civ per proporre la relativa istanza dinanzi al giudice che lo ha nominato: scaduto inutilmente tale termine, la semplice sussistenza di motivi di ricusazione non puo, di per se, determinare una pronuncia di nullita della relazione tecnica o di sostituzione del consulente. Ne ha Rilevanza che i motivi medesimi siano stati conosciuti dalla parte interessata dopo la scadenza del termine anzidetto o siano anche successivamente sopravvenuti: in tal caso, e dato alla parte sottoporli al giudice onde sollecitarlo ad avvalersi della facolta discrezionale, consentitagli dall'art 196 cod proc civ, di disporre per gravi ragioni la rinnovazione delle indagini tecniche o la sostituzione del consulente. L'Esercizio che, in senso positivo o negativo, il giudice abbia in concreto fatto di tale facolta non e suscettibile di Sindacato in Sede di legittimita, sempre che la motivazione che lo sorregge sia immune da vizi di logica. (V 2024/59, 1827/56, 2737/54, 1826/54).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 192, Cod. Proc. Civ. art. 196

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)